La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori che, nell'ultima modifica legislativa, non prevede l'obbligo per il giudice di ordinare la reintegrazione del lavoratore licenziato in caso di insussistenza del giustificato motivo oggettivo. "LICENZIAMENTO ECONOMICO: OBBLIGATORIA LA REINTEGRA Per approfondimenti clicca qui:
SE IL FATTO E’ MANIFESTAMENTE INSUSSISTENTE
La Corte costituzionale, riunita oggi in camera di consiglio, ha esaminato la
questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Ravenna sull’articolo 18 dello
Statuto dei lavoratori, come modificato dalla cosiddetta legge Fornero (n. 92 del
2012), là dove prevede la facoltà e non il dovere del giudice di reintegrare il
lavoratore arbitrariamente licenziato in mancanza di giustificato motivo oggettivo.
In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa della Corte costituzionale fa
sapere che la questione è stata dichiarata fondata con riferimento all’articolo 3 della
Costituzione.
La Corte ha ritenuto che sia irragionevole – in caso di insussistenza del fatto - la
disparità di trattamento tra il licenziamento economico e quello per giusta causa: in
quest’ultima ipotesi è previsto l’obbligo della reintegra mentre nell’altra è lasciata
alla discrezionalità del giudice la scelta tra la stessa reintegra e la corresponsione di
un’indennità ".